TRIBUNALE DI PISA 
                           Sezione Civile 
 
    Pieroni Enrico con gli avv.ti M. De Gasperin e  A.  Farruggio  lo
rappresenta  e  difende  come  da  procura  in   calce   al   ricorso
introduttivo, ricorrente; 
    Contro Provincia di  Pisa  con  gli  avv.ti  S.  Salvini  e  M.A.
Antoniani, resistente. 
    Il Giudice a scioglimento della riserva assunta  all'udienza  del
28 aprile 2016; 
    letti gli atti di causa e vista  la  documentazione  prodotta  ha
emesso la seguente ordinanza; 
    Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n.  907/2015,
Enrico Pieroni impugnava detta ordinanza emessa  dalla  Provincia  di
Pisa  con  cui  veniva  sanzionato   l'illecito   amministrativo   da
violazione della  normativa  rifiuti,  eccependo  la  nullita'  della
notifica effettuata a mezzo PEC in violazione dell'art. 18  legge  n.
689/1981, la tardivita' dell'emanazione dell'ordinanza adottata  dopo
169  giorni  dalla  trasmissione  del   verbale   all'amministrazione
avvenuta in data 22 settembre 2014, richiamando l'insegnamento  della
Corte di cassazione  meno  recente  superata  da  altro  orientamento
secondo cui la legge non prevede alcun  termine  per  la  conclusione
della fase  decisoria  del  procedimento;  nel  merito,  rilevava  la
carenza di motivazione del  provvedimento  impugnato  laddove  si  fa
riferimento  ad  una  condotta  di  abbandono  dei  rifiuti  definiti
«pericolosi» senza tuttavia specificare la natura degli stessi;  che,
anzi non si trattava di rifiuti ma  di  oggetti  parcheggiati  in  un
piazzale asfaltato che lo stesso conduce in locazione:  un  autocarro
per trasporto, immatricolato e funzionante, 13 trattrici agricole, 11
macchine agricole, varie attrezzature di tipo agricolo; assumeva  che
poiche' l'area condotta in  locazione  non  era  asfaltata,  soggetti
estranei vi abbandonano dei rifiuti (frigoriferi,  batteria,  monitor
etc), circostanza che non poteva giustificare il sequestro  dell'area
e degli attrezzi di sua proprieta'; aggiungeva  che  si  trattava  di
macchinari d'epoca non soggetti alla relativa disciplina dei  veicoli
d'epoca pronti all'uso. 
    Il ricorrente eccepiva  dunque  la  carenza  di  motivazione,  la
mancanza del requisito di «rifiuto»  degli  oggetti  sequestrati,  la
nullita' dell'ordinanza per inosservanza dei requisiti minimi formali
previsti dalla legge e asseriva di essere stato ritenuto responsabile
dell'intera area di cui conduce in locazione una parte  sola,  mentre
la restante zona e' condotta in locazione da altri soggetti. 
    Sulla   scorta   di   detti   motivi   chiedeva    l'annullamento
dell'ordinanza impugnata. 
    Si costituiva la Provincia di Pisa che  preliminarmente  eccepiva
il sopravvenuto difetto della sua  legittimazione  passiva  chiedendo
«l'estromissione» dal giudizio. 
    A tal fine assumeva che, prima della  modifica  introdotta  dalla
L.R.T. 2016 n. 15,  secondo  la  L.R.  18  maggio  1998,  n.  25,  la
Provincia di Pisa aveva competenze specifiche in materia di rifiuti e
in  particolare  in  ordine  all'effettuazione   dei   controlli   ed
all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative.  In   particolare,
l'art. 6 della citata normativa  stabiliva  la  competenza  dell'ente
resistente in materia di gestione dei rifiuti, bonifica  e  messa  in
sicurezza dei  siti  inquinanti....;  che,  la  successiva  legge  n.
56/2014 ha stabilito che le province possano esercitare funzioni  non
fondamentali, disponendo all'art. 1 comma 89: Fermo  restando  quanto
disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo  le  rispettive
competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse  da  quelle
di cui al comma 85, in attuazione dell'art. 118  della  Costituzione,
nonche' al fine di conseguire le seguenti  finalita':  individuazione
dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte  dei
comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze
unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra
gli enti territoriali coinvolti nel processo  di  riordino,  mediante
intese o convenzioni. Sono altresi' valorizzate  forme  di  esercizio
associato di funzioni da  parte  di  piu'  enti  locali,  nonche'  le
autonomie funzionali. Le funzioni che  nell'ambito  del  processo  di
riordino sono trasferite dalle province ad  altri  enti  territoriali
continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo
avvio di esercizio da  parte  dell'ente  subentrante;  tale  data  e'
determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui al comma 92 per le  funzioni  di  competenza  statale  ovvero  e'
stabilita dalla regione ai sensi del comma  95  per  le  funzioni  di
competenza regionale. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della   presente   legge,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative, lo Stato e le  regioni  individuano  in
modo puntuale, mediante accordo sancito nella  Conferenza  unificata,
le funzioni di cui al comma 89 oggetto del  riordino  e  le  relative
competenze; che, successivamente in data 11 settembre 2014  e'  stato
sottoscritto l'Accordo nella conferenza unificata di Stato,  regioni,
comuni e province in virtu' del quale lo Stato puo' e deve provvedere
solo per  le  competenze  che  rientrano  nelle  materie  di  propria
competenza  legislativa  esclusiva,  ai  sensi  dell'art.  117  della
Costituzione, mentre alle Regioni  spetta  provvedere  per  tutte  le
altre attualmente esercitate dalle province: 
        lo Stato dichiara che rientra  nelle  proprie  competenze  il
riordino delle seguenti funzioni  amministrative,  non  riconducibili
alle funzioni fondamentali di cui all'art. l comma  85  della  legge,
attualmente esercitate dalle province:... 
        quanto alle funzioni in cui il riordino spetta alle  Regioni,
Stato  e  Regioni  prendono  atto  e  condividono  che  le   funzioni
attualmente svolte dalle  Province  che  rientrano  nelle  competenze
regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione.  Si
concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco
delle funzioni esercitate dalle rispettive province non riconducibili
alle funzioni fondamentali di cui all'art. l comma 85 della  legge  e
ad operare il  riordino  nel  rispetto  dei  principi  e  secondo  le
modalita' concordati nel presente accordo.... 
    Deduceva l'ente provinciale che la legge n.  56/2014  ha  fornito
specifiche disposizioni in merito alle  modalita'  del  trasferimento
allo Stato e alle Regioni  delle  funzioni  non  fondamentali  svolte
dalle province ed oggetto del  riordino;  che,  in  esecuzione  delle
disposizioni statali, e' stata emanata la L.R.T.M 3 marzo 2015, n. 22
che all'art. 1: la presente legge dispone, ai  sensi  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni
esercitate dalle province e dalla Citta'  metropolitana  di  Firenze.
Detta altresi' norme per la citta' metropolitana  e  per  l'esercizio
associato delle funzioni  dei  comuni,  funzionali  al  riordino.  Il
riordino  e'  finalizzato  alla   riorganizzazione   delle   funzioni
regionali  e  locali,  al  miglioramento  delle  prestazioni  che  le
pubbliche amministrazioni erogano in favore  dei  cittadini  e  delle
imprese,  alla  promozione   della   semplificazione   dei   processi
decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione  dei  principi
di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione e  con  l'obiettivo
di perseguire l'efficienza e  il  miglioramento  della  produttivita'
nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle
funzioni tiene  conto  del  nuovo  ordinamento  delle  province,  dei
processi aggregativi  dei  comuni  e  dell'istituzione  della  Citta'
metropolitana di Firenze, nonche' delle funzioni  fondamentali  degli
enti  locali  e  delle  modalita'   di   esercizio   previste   dalla
legislazione statale. Art. 2: Funzioni oggetto di trasferimento  alla
Regione 1. Sono oggetto di trasferimento alla  Regione,  nei  termini
previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate  dalle
province e dalla Citta' metropolitana di Firenze  prima  dell'entrata
in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito
e  nell'allegato  A:  ....d)  le  seguenti  funzioni  in  materia  di
ambiente:  1)  le  funzioni  gia'  esercitate  dalle  province  prima
dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014,  n.  61
(Norme  per  la   programmazione   e   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative in materia di gestione  dei  rifiuti.  Modifiche  alla
L.R. n. 25/1998 e alla  L.R.  n.  10/2010)  e  dalla  medesima  legge
attribuite alla competenza della Regione,  e  per  il  cui  effettivo
trasferimento si rinviava alla  presente  legge;  Restano  ferme,  in
materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle  indicate
al comma 1, lettera  g),  attribuite  alle  province,  relative  alla
manutenzione e alle altre funzioni di cui  all'art.  23  della  legge
regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli  enti  locali  e
disciplina generale delle funzioni amministrative e  dei  compiti  in
materia di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,  protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e
risorse  geotermiche,  opere  pubbliche,   viabilita'   e   trasporti
conferite alla Regione dal decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.
112).  Il  comma  3  della  citata  legge  dispone:  A  seguito   del
trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2,  sono  attribuiti
alla  Regione  le   connesse   funzioni   di   autorita'   competente
all'applicazione delle sanzioni  amministrative  di  cui  all'art.  9
della legge regionale  28  dicembre  2000,  n.  81  (Disposizioni  in
materia  di  sanzioni  amministrative)  e  l'introito  dei   relativi
proventi, fatto salvo  quanto  diversamente  disposto  da  specifiche
disposizioni in materia di competenza  esclusiva  dello  Stato;  che,
nonostante l'espressa  disposizione  legislativa  statale,  la  legge
regionale 2016 n. 15 all'art. 5 prevede che il comma  1  dell'art.  5
della L.R. n. 25/1998 e' sostituito dal seguente: «La Regione,  fatto
salvo  quanto  diversamente  stabilito  dalla  normativa   regionale,
esercita tutte le  funzioni  amministrative,  di  pianificazione,  di
programmazione, di indirizzo e controllo in materia di  gestione  dei
rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in
sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa  nazionale
allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla  provincia  ed  in
particolare ....».; che all'art. 6 e' previsto che: le province e  la
Citta'  metropolitana  di  Firenze   provvedono   all'individuazione,
nell'ambito  del  piano  territoriale  di  coordinamento  provinciale
(PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano  regionale
di gestione dei rifiuti, nonche' sentiti le autorita' per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani  ed  i  comuni,  delle  zone
idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli  impianti  di
smaltimento e recupero dei rifiuti.", che all'art. 10  della  prefata
L.R.T.  (come  modificata  dalla  L.R.  2016   n.   9),   si   legge:
«Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e  passivi:
La Regione e la  provincia  interessata  o  la  citta'  metropolitana
definiscono mediante accordi, stipulati ai sensi  del  comma  13,  in
relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali  e
i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole
stabilite dal presente art. 2. Sono esclusi dalla successione  e  dal
relativo trasferimento, i residui attivi  e  passivi  generati  prima
della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per
prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima  del  trasferimento
medesimo. E' altresi' esclusa la  successione  nei  rapporti  passivi
derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva
posti  in   essere   nell'esercizio   delle   funzioni   oggetto   di
trasferimento. 3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti  gia'
avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la
citta' metropolitana  concludono  tali  procedimenti,  mantengono  la
titolarita' dei rapporti attivi e passivi da  essi  generati,  curano
l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi  si
riferiscono. 17. Per quanto non diversamente regolato dalla  presente
legge,  a  seguito  del  trasferimento  delle  funzioni   deriva   la
successione nei diritti  e  nelle  eventuali  relative  controversie.
Successivamente la L.R.T. n. 22/2015 e' stata modificata dalla L.R.T.
n. 2016/9 che ha inserito  l'art.  11-bis:  Deroghe  al  subentro  in
procedimenti, interventi, attivita' e  rapporti  1.  In  deroga  alle
disposizioni  dell'art.  10,  la  Regione   subentra   nei   seguenti
procedimenti, interventi, attivita' e rapporti: a) per la funzione in
materia di agricoltura, di cui all'art. 2, comma l,  lettera  a):  in
tutti i procedimenti e  interventi  in  corso;  nei  rapporti  attivi
connessi allo svolgimento  di  detti  procedimenti,  e  nei  rapporti
passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per  i  quali
le risorse sono gia' previste  nel  bilancio  regionale;  b)  per  la
funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'art.  2,  comma  1,
lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attivita' e rapporti
attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e  la
Citta' metropolitana di Firenze abbiano gia' assunto impegni di spesa
o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo
Stato o dall'Unione  europea;  c)  per  la  funzione  in  materia  di
orientamento e formazione professionale, di cui all'art. 2, comma  1,
lettera c): in tutti i procedimenti e le attivita' in corso, compresi
quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR  FSE
2014-2020 e alle attivita' di chiusura del  POR  FSE  2007-2013;  nei
rapporti attivi connessi allo svolgimento di  detti  procedimenti,  e
nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti  procedimenti
per i quali le risorse sono gia' previste nel bilancio regionale.  In
presenza di risorse per le quali  risultano  atti  di  impegno  delle
province e della Citta' metropolitana  di  Firenze,  compresi  quelli
derivanti  da  impegni  assunti  dalla  Regione  in  loro  favore  in
relazione alla qualita' originaria di  enti  attuatori,  i  pagamenti
continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualita' di enti
pagatori fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione
della Regione; con la deliberazione di cui al  comma  2  si  provvede
all'individuazione delle modalita' operative; d) per la  funzione  in
materia di ambiente, di cui all'art. 2, comma l, lettera  d),  numeri
1), 3), 5), 6), e 6-bis), nei procedimenti in corso  di  rilascio  di
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta  e  atti  di  assenso
comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di
detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo  svolgimento
di detti procedimenti per i quali le risorse sono gia'  previste  nel
bilancio regionale; e) per la funzione in materia di energia, di  cui
all'art. 2, comma  1,  lettera  e),  nei  procedimenti  in  corso  di
rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'art.  10-bis;
nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti  procedimenti,
e  nei  rapporti  passivi  connessi   allo   svolgimento   di   detti
procedimenti per i quali le risorse sono gia' previste  nel  bilancio
regionale; f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso
di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti
di assenso comunque denominati; nei  rapporti  attivi  connessi  allo
svolgimento di detti procedimenti, e nei  rapporti  passivi  connessi
allo svolgimento di detti procedimenti per i quali  le  risorse  sono
gia' previste nel bilancio regionale; g) nei procedimenti  in  corso,
connessi a quelli per i quali il presente comma prevede  il  subentro
della Regione. 2. L'individuazione puntuale dei  procedimenti,  delle
attivita', degli interventi e dei rapporti di  cui  al  comma  1,  e'
effettuata  con  deliberazione   della   Giunta   regionale,   previa
trasmissione da parte dell'ente degli elementi che  consentono  detta
puntale  individuazione.  La  successione  nei  procedimenti,   nelle
attivita', negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati
con la citata deliberazione della  Giunta  regionale,  decorre  dalla
data di pubblicazione della deliberazione  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. La deliberazione  da'  conto  degli  eventuali
motivi  ostativi  alla  successione  in   determinati   procedimenti,
interventi, attivita'  e  rapporti  incorso,  nonche'  delle  risorse
previste nel bilancio regionale che consentono  l'effettivo  subentro
in  rapporti  passivi  in  corso.  La  deliberazione   puo'   dettare
disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la  conclusione
dei procedimenti e la definizione dell'arretrato. 
    Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di
procedimenti, ovvero nei casi in cui i  procedimenti  debbano  essere
conclusi in un numero di  giorni  inferiore  a  un  terzo  di  quelli
previsti,  la  deliberazione  da'  atto   di   detta   decorrenza   o
prossimita',  e  indica   i   termini,   non   superiori   a   quelli
originariamente  previsti,  entro  i  quali  la  Regione  provvede  a
definire   i   procedimenti;   in    relazione    alla    consistenza
dell'arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini
per la conclusione puo' essere prevista la definizione a  seguito  di
richiesta  dell'interessato  sulla  base  della  documentazione  gia'
trasmessa all'ente locale. 
    5. Restano comunque nella  competenza  della  provincia  e  della
Citta'  metropolitana  di  Firenze  le  controversie,  attinenti   ai
procedimenti, agli interventi, alle attivita' e ai rapporti di cui al
comma 1, originate da fatti antecedenti  alla  data  del  1°  gennaio
2016, e l'esecuzione delle relative sentenze,  con  riferimento  agli
eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti.... 
    Ad avviso della Provincia di Pisa sia l'art. 10 della  L.R.T.  n.
22/2015  che  l'art.  11-bis  introdotto  dall'art.  6  della  L.R.T.
contrastano con la legge statale e precisamente con l'art. 1 comma 96
della legge n. 56/2014 che prevede  che  l'ente  che  subentra  nella
funzione succede anche  nei  rapporti  attivi  e  passivi  in  corso,
compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse  tiene  conto
anche delle passivita'; sono trasferite le risorse incassate relative
a  pagamenti  non  ancora  effettuati,  che  rientrano  nei  rapporti
trasferiti. La presente legge entra in vigore il giorno successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Premessi tali elementi di fatto, in diritto,  e  con  particolare
riferimento al requisito della legittimazione passiva della Provincia
di Pisa,  quest'ultima  evidenziava  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 10 commi 3 e 17 e dell'art. 11-bis  che  hanno  escluso  il
subentro della Regione Toscana nei rapporti attivi e passivi e quindi
nei procedimenti in corso relativi  alle  funzioni  non  fondamentali
prima esercitate  dalle  province  ed  ora  trasferite  alle  regioni
(compreso il relativo contenzioso) ed anche dell'art. 11-bis, che  in
deroga alla previsione di  cui  all'art.  10  L.R.T.  n.  22/2015  ha
stabilito il subentro  della  regione  Toscana  nei  procedimenti  in
corso, ha escluso il subentro per i casi di contenzioso in corso  per
violazione degli articoli 3, 117 e 24 della Costituzione. 
    Con  riferimento  a  detta   ultima   norma,   lamentava   l'ente
provinciale  l'illegittimita'  costituzionale  delle   citate   norme
regionali per  violazione  del  diritto  di  difesa  (art.  24  della
Costituzione), in quanto, con il trasferimento  delle  funzioni,  dei
fascicoli e del  personale  presso  l'ente  regionale,  essa  sarebbe
nell'impossibilita' di decidere la tattica difensiva, di esaminare  i
fascicoli e di avvalersi del personale dislocato presso la Regione. 
    In realta', la Provincia di Pisa puo' richiedere, sulla scorta di
quanto previsto  dalla  stessa  legge  regionale,  l'avvalimento  del
personale  trasferito  (ed  anche  la  trasmissione  dei  fascicoli),
avvalimento che essendo stata esclusa per le attivita' di contenzioso
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 16  marzo  2016
non rende illegittima sotto detto  profilo  la  legge  regionale,  in
quanto l'esclusione e' stata contemplata  dalla  delibera  di  giunta
impugnabile innanzi al g.a. 
    1. L'azione proposto dal ricorrente 
    Il  ricorrente  ha   proposto   opposizione   avverso   ordinanza
ingiunzione emessa dalla provincia di Pisa n. 907/2015 con  la  quale
l'ente applicava  la  sanzione  di  1.200,00  euro  in  seguito  alla
contestazione mossa da personale dei CC di San Giuliano  Terme  oltre
rimborso spese; l'ordinanza veniva emessa a seguito del sequestro dei
trattori e macchine agricole in possesso del Pieroni, ritenuti dai CC
della stazione di S. Giuliano Terme rifiuti  pericolosi  abbandonati.
Eccepiva sia la presenza di vizi formali che sostanziali dell'atto. 
    La provincia di Pisa eccepiva la carenza sopravvenuta  della  sua
legittimazione passiva per essere competente la Regione  Toscana  che
dovrebbe subentrare in base al disposto della citata legge statale n.
2014/56, ma il cui subentro e' stato escluso, in contrasto con quanto
disposto dal legislatore nazionale, dalla legge regionale n.  22/2015
e dalla L.R. 2016 n. 9. 
    Del tutto preliminare, quindi, e' accertare se  la  Provincia  di
Pisa sia legittimata rispetto all'opposizione proposta dal Pieroni. 
    4. Rilevanza 
    In merito  alla  rilevanza,  osserva  il  Tribunale  che  non  e'
possibile disapplicare la legge regionale in contrasto con  la  legge
statale. E che se in base  alla  legge  regionale  la  legittimazione
passiva spetta alla  provincia  di  Pisa,  al  contrario  secondo  la
normativa statale la legittimazione e' attribuita per le controversie
in corso alla Regione. 
    Afferma la S.C. che, nel caso di apparente  incompatibilita'  tra
una disposizione di  legge  statale  che  richiede  un  certo  titolo
abilitativo per un intervento edilizio e una norma di legge regionale
che sembri adottare una  diversa  soluzione,  al  giudice  penale  e'
vietata la disapplicazione della disciplina regionale che  appaia  in
contrasto con una legge dello Stato (vedi  Corte  costituzionale,  14
giugno 1990, n. 285). Lo stesso giudice, pero', per evitare possibili
questioni di legittimita' costituzionale, deve anzitutto risolvere in
chiave interpretativa l'apparente  contrasto  tra  norme  (Cassazione
2010 n. 24243). 
    Laddove dunque non si e' in presenza di apparente contrasto ma di
effettivo e reale contrasto  -  come  evidente  nel  caso  di  specie
laddove la Regione Toscana ha negato il subentro dell'ente  regionale
nelle controversie in atto previsto invece dal legislatore  nazionale
- il giudice deve sollevare questione di costituzionalita'. 
    Dunque, per decidere la presente controversia occorre delibare in
merito alla sussistenza o meno  della  legittimazione  passiva  della
Provincia di Pisa, sulla base dell'art. 10 della L.R.T.  n.  22/2015,
disposizione rispetto alla quale  e'  stata  sollevata  questione  di
costituzionalita'. 
    Non manifesta infondatezza 
    La preservazione della competenza  della  Provincia  di  Pisa  in
materia di controversie in corso nella materia oggetto  del  riordino
(tutela dell'ambiente) appare in contrasto con gli articoli 3  e  117
comma 1. 
    In particolare: 
        La deroga al subentro della Regione nei procedimenti in corso
per i fatti antecedenti al primo gennaio 2016 si  pone  in  contrasto
con  l'art.  117,  comma  1  della  Costituzione,  che  riserva  alla
legislazione esclusiva dello Stato le seguenti materie: 
          a) politica estera e rapporti internazionali  dello  Stato;
rapporti dello  Stato  con  l'Unione  europea;  diritto  di  asilo  e
condizione  giuridica  dei  cittadini  di  Stati   non   appartenenti
all'Unione europea; 
          b) immigrazione; 
          c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
          d) difesa e Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;  armi,
munizioni ed esplosivi; 
          e) moneta,  tutela  del  risparmio  e  mercati  finanziari;
tutela della concorrenza; sistema  valutario;  sistema  tributario  e
contabile  dello  Stato;   armonizzazione   dei   bilanci   pubblici;
perequazione delle risorse finanziarie; 
          f)  organi  dello  Stato  e  relative   leggi   elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
          g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello  Stato
e degli enti pubblici nazionali; 
          h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale; 
          i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
          l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile  e
penale; giustizia amministrativa; 
          m) determinazione dei livelli essenziali delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; 
          n) norme generali sull'istruzione; 
          o) previdenza sociale; 
          p) legislazione elettorale, organi di  governo  e  funzioni
fondamentali di comuni, Province e Citta' metropolitane; 
          q) dogane, protezione dei confini  nazionali  e  profilassi
internazionale; 
          r) pesi, misure e determinazione del  tempo;  coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
          s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e   dei   beni
culturali. 
    Gli articoli 10 e 11-bis  citati  violano  dunque  la  competenza
esclusiva dello Stato in materia di norme processuali, atteso che  la
Regione Toscana ha legiferato  in  materia  processuale  (successione
nelle controversie) diversamente da quanto disposto dallo Stato e  ha
negato il subentro della Regione  nei  procedimenti  in  corso  nelle
materie oggetto del riordino e del relativo contenzioso,  trattandosi
di  materie  che  riguardano  la  disciplina  processuale   demandata
esclusivamente come la tutela dell'ambiente allo Stato. 
    Inoltre, l'esclusione del subentro della  Regione  Toscana  nelle
controversie  in  atto  risulta  in  contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione,  inteso  come  principio   di   ragionevolezza,   quale
corollario del  principio  di  uguaglianza,  in  quanto  comporta  la
conseguenza  irragionevole  ed  incoerente  di   non   consentire   -
diversamente da quanto accade nella altre regioni - il subentro della
Regione   Toscana   nelle   controversie   in   corso,    prevedendo,
contrariamente a quanto stabilito dalla legge statale  una disciplina
diversa  nelle  Regione  Toscana,  con  conseguente   disparita'   di
trattamento.