TRIBUNALE DI PISA Sezione Civile Pieroni Enrico con gli avv.ti M. De Gasperin e A. Farruggio lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo, ricorrente; Contro Provincia di Pisa con gli avv.ti S. Salvini e M.A. Antoniani, resistente. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 aprile 2016; letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta ha emesso la seguente ordinanza; Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 907/2015, Enrico Pieroni impugnava detta ordinanza emessa dalla Provincia di Pisa con cui veniva sanzionato l'illecito amministrativo da violazione della normativa rifiuti, eccependo la nullita' della notifica effettuata a mezzo PEC in violazione dell'art. 18 legge n. 689/1981, la tardivita' dell'emanazione dell'ordinanza adottata dopo 169 giorni dalla trasmissione del verbale all'amministrazione avvenuta in data 22 settembre 2014, richiamando l'insegnamento della Corte di cassazione meno recente superata da altro orientamento secondo cui la legge non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento; nel merito, rilevava la carenza di motivazione del provvedimento impugnato laddove si fa riferimento ad una condotta di abbandono dei rifiuti definiti «pericolosi» senza tuttavia specificare la natura degli stessi; che, anzi non si trattava di rifiuti ma di oggetti parcheggiati in un piazzale asfaltato che lo stesso conduce in locazione: un autocarro per trasporto, immatricolato e funzionante, 13 trattrici agricole, 11 macchine agricole, varie attrezzature di tipo agricolo; assumeva che poiche' l'area condotta in locazione non era asfaltata, soggetti estranei vi abbandonano dei rifiuti (frigoriferi, batteria, monitor etc), circostanza che non poteva giustificare il sequestro dell'area e degli attrezzi di sua proprieta'; aggiungeva che si trattava di macchinari d'epoca non soggetti alla relativa disciplina dei veicoli d'epoca pronti all'uso. Il ricorrente eccepiva dunque la carenza di motivazione, la mancanza del requisito di «rifiuto» degli oggetti sequestrati, la nullita' dell'ordinanza per inosservanza dei requisiti minimi formali previsti dalla legge e asseriva di essere stato ritenuto responsabile dell'intera area di cui conduce in locazione una parte sola, mentre la restante zona e' condotta in locazione da altri soggetti. Sulla scorta di detti motivi chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si costituiva la Provincia di Pisa che preliminarmente eccepiva il sopravvenuto difetto della sua legittimazione passiva chiedendo «l'estromissione» dal giudizio. A tal fine assumeva che, prima della modifica introdotta dalla L.R.T. 2016 n. 15, secondo la L.R. 18 maggio 1998, n. 25, la Provincia di Pisa aveva competenze specifiche in materia di rifiuti e in particolare in ordine all'effettuazione dei controlli ed all'applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, l'art. 6 della citata normativa stabiliva la competenza dell'ente resistente in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinanti....; che, la successiva legge n. 56/2014 ha stabilito che le province possano esercitare funzioni non fondamentali, disponendo all'art. 1 comma 89: Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze; che, successivamente in data 11 settembre 2014 e' stato sottoscritto l'Accordo nella conferenza unificata di Stato, regioni, comuni e province in virtu' del quale lo Stato puo' e deve provvedere solo per le competenze che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, mentre alle Regioni spetta provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle province: lo Stato dichiara che rientra nelle proprie competenze il riordino delle seguenti funzioni amministrative, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. l comma 85 della legge, attualmente esercitate dalle province:... quanto alle funzioni in cui il riordino spetta alle Regioni, Stato e Regioni prendono atto e condividono che le funzioni attualmente svolte dalle Province che rientrano nelle competenze regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione. Si concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive province non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. l comma 85 della legge e ad operare il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalita' concordati nel presente accordo.... Deduceva l'ente provinciale che la legge n. 56/2014 ha fornito specifiche disposizioni in merito alle modalita' del trasferimento allo Stato e alle Regioni delle funzioni non fondamentali svolte dalle province ed oggetto del riordino; che, in esecuzione delle disposizioni statali, e' stata emanata la L.R.T.M 3 marzo 2015, n. 22 che all'art. 1: la presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze. Detta altresi' norme per la citta' metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino. Il riordino e' finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttivita' nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Citta' metropolitana di Firenze, nonche' delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalita' di esercizio previste dalla legislazione statale. Art. 2: Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione 1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A: ....d) le seguenti funzioni in materia di ambiente: 1) le funzioni gia' esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010) e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all'art. 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Il comma 3 della citata legge dispone: A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato; che, nonostante l'espressa disposizione legislativa statale, la legge regionale 2016 n. 15 all'art. 5 prevede che il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 25/1998 e' sostituito dal seguente: «La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare ....».; che all'art. 6 e' previsto che: le province e la Citta' metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonche' sentiti le autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.", che all'art. 10 della prefata L.R.T. (come modificata dalla L.R. 2016 n. 9), si legge: «Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi: La Regione e la provincia interessata o la citta' metropolitana definiscono mediante accordi, stipulati ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente art. 2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. E' altresi' esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento. 3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti gia' avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la citta' metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarita' dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. 17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie. Successivamente la L.R.T. n. 22/2015 e' stata modificata dalla L.R.T. n. 2016/9 che ha inserito l'art. 11-bis: Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attivita' e rapporti 1. In deroga alle disposizioni dell'art. 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attivita' e rapporti: a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'art. 2, comma l, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono gia' previste nel bilancio regionale; b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attivita' e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Citta' metropolitana di Firenze abbiano gia' assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea; c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attivita' in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014-2020 e alle attivita' di chiusura del POR FSE 2007-2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono gia' previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Citta' metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualita' originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualita' di enti pagatori fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all'individuazione delle modalita' operative; d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'art. 2, comma l, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6-bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono gia' previste nel bilancio regionale; e) per la funzione in materia di energia, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'art. 10-bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono gia' previste nel bilancio regionale; f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono gia' previste nel bilancio regionale; g) nei procedimenti in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione. 2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attivita', degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attivita', negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione da' conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attivita' e rapporti incorso, nonche' delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l'effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione puo' dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell'arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione da' atto di detta decorrenza o prossimita', e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell'arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione puo' essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell'interessato sulla base della documentazione gia' trasmessa all'ente locale. 5. Restano comunque nella competenza della provincia e della Citta' metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attivita' e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti.... Ad avviso della Provincia di Pisa sia l'art. 10 della L.R.T. n. 22/2015 che l'art. 11-bis introdotto dall'art. 6 della L.R.T. contrastano con la legge statale e precisamente con l'art. 1 comma 96 della legge n. 56/2014 che prevede che l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Premessi tali elementi di fatto, in diritto, e con particolare riferimento al requisito della legittimazione passiva della Provincia di Pisa, quest'ultima evidenziava l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 commi 3 e 17 e dell'art. 11-bis che hanno escluso il subentro della Regione Toscana nei rapporti attivi e passivi e quindi nei procedimenti in corso relativi alle funzioni non fondamentali prima esercitate dalle province ed ora trasferite alle regioni (compreso il relativo contenzioso) ed anche dell'art. 11-bis, che in deroga alla previsione di cui all'art. 10 L.R.T. n. 22/2015 ha stabilito il subentro della regione Toscana nei procedimenti in corso, ha escluso il subentro per i casi di contenzioso in corso per violazione degli articoli 3, 117 e 24 della Costituzione. Con riferimento a detta ultima norma, lamentava l'ente provinciale l'illegittimita' costituzionale delle citate norme regionali per violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), in quanto, con il trasferimento delle funzioni, dei fascicoli e del personale presso l'ente regionale, essa sarebbe nell'impossibilita' di decidere la tattica difensiva, di esaminare i fascicoli e di avvalersi del personale dislocato presso la Regione. In realta', la Provincia di Pisa puo' richiedere, sulla scorta di quanto previsto dalla stessa legge regionale, l'avvalimento del personale trasferito (ed anche la trasmissione dei fascicoli), avvalimento che essendo stata esclusa per le attivita' di contenzioso dalla deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 16 marzo 2016 non rende illegittima sotto detto profilo la legge regionale, in quanto l'esclusione e' stata contemplata dalla delibera di giunta impugnabile innanzi al g.a. 1. L'azione proposto dal ricorrente Il ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione emessa dalla provincia di Pisa n. 907/2015 con la quale l'ente applicava la sanzione di 1.200,00 euro in seguito alla contestazione mossa da personale dei CC di San Giuliano Terme oltre rimborso spese; l'ordinanza veniva emessa a seguito del sequestro dei trattori e macchine agricole in possesso del Pieroni, ritenuti dai CC della stazione di S. Giuliano Terme rifiuti pericolosi abbandonati. Eccepiva sia la presenza di vizi formali che sostanziali dell'atto. La provincia di Pisa eccepiva la carenza sopravvenuta della sua legittimazione passiva per essere competente la Regione Toscana che dovrebbe subentrare in base al disposto della citata legge statale n. 2014/56, ma il cui subentro e' stato escluso, in contrasto con quanto disposto dal legislatore nazionale, dalla legge regionale n. 22/2015 e dalla L.R. 2016 n. 9. Del tutto preliminare, quindi, e' accertare se la Provincia di Pisa sia legittimata rispetto all'opposizione proposta dal Pieroni. 4. Rilevanza In merito alla rilevanza, osserva il Tribunale che non e' possibile disapplicare la legge regionale in contrasto con la legge statale. E che se in base alla legge regionale la legittimazione passiva spetta alla provincia di Pisa, al contrario secondo la normativa statale la legittimazione e' attribuita per le controversie in corso alla Regione. Afferma la S.C. che, nel caso di apparente incompatibilita' tra una disposizione di legge statale che richiede un certo titolo abilitativo per un intervento edilizio e una norma di legge regionale che sembri adottare una diversa soluzione, al giudice penale e' vietata la disapplicazione della disciplina regionale che appaia in contrasto con una legge dello Stato (vedi Corte costituzionale, 14 giugno 1990, n. 285). Lo stesso giudice, pero', per evitare possibili questioni di legittimita' costituzionale, deve anzitutto risolvere in chiave interpretativa l'apparente contrasto tra norme (Cassazione 2010 n. 24243). Laddove dunque non si e' in presenza di apparente contrasto ma di effettivo e reale contrasto - come evidente nel caso di specie laddove la Regione Toscana ha negato il subentro dell'ente regionale nelle controversie in atto previsto invece dal legislatore nazionale - il giudice deve sollevare questione di costituzionalita'. Dunque, per decidere la presente controversia occorre delibare in merito alla sussistenza o meno della legittimazione passiva della Provincia di Pisa, sulla base dell'art. 10 della L.R.T. n. 22/2015, disposizione rispetto alla quale e' stata sollevata questione di costituzionalita'. Non manifesta infondatezza La preservazione della competenza della Provincia di Pisa in materia di controversie in corso nella materia oggetto del riordino (tutela dell'ambiente) appare in contrasto con gli articoli 3 e 117 comma 1. In particolare: La deroga al subentro della Regione nei procedimenti in corso per i fatti antecedenti al primo gennaio 2016 si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1 della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Gli articoli 10 e 11-bis citati violano dunque la competenza esclusiva dello Stato in materia di norme processuali, atteso che la Regione Toscana ha legiferato in materia processuale (successione nelle controversie) diversamente da quanto disposto dallo Stato e ha negato il subentro della Regione nei procedimenti in corso nelle materie oggetto del riordino e del relativo contenzioso, trattandosi di materie che riguardano la disciplina processuale demandata esclusivamente come la tutela dell'ambiente allo Stato. Inoltre, l'esclusione del subentro della Regione Toscana nelle controversie in atto risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, inteso come principio di ragionevolezza, quale corollario del principio di uguaglianza, in quanto comporta la conseguenza irragionevole ed incoerente di non consentire - diversamente da quanto accade nella altre regioni - il subentro della Regione Toscana nelle controversie in corso, prevedendo, contrariamente a quanto stabilito dalla legge statale una disciplina diversa nelle Regione Toscana, con conseguente disparita' di trattamento.